Art. 3.

      1. Le opere pubbliche classificate incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 2 secondo una

 

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graduatoria redatta sulla base di un punteggio ottenuto dai dati relativi ad appositi studi di recupero e di riuso, effettuati secondo le norme determinate con apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture.
      2. La redazione dell'elenco-anagrafe nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale di cui al medesimo articolo 2, comma 2, e comprende la fissazione di criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riuso. Tali criteri indicano, altresì, le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.
      3. Nella fissazione dei criteri di cui al comma 2 si tiene comunque conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, ai fini della redazione degli elenchi-anagrafe nazionale e regionali.
      4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i princìpi per la fissazione dei criteri ai sensi dei commi 2 e 3.